Cosa significa SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività?

 

La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è stata introdotta dall’ art.49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito poi, con modificazioni, dalla L.n.122 del 30 luglio 2010.

 

SCIA e DIA: differenze

Pur avendo applicabilità sugli stessi interventi subordinati a DIA, la SCIA non sostituisce tale titolo abilitativo. La differenza tra le due pratiche consiste nell’immediato inizio dei lavori senza la necessità di attendere la scadenza dei 30 giorni previsti per la DIA. Tuttavia, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti, l’amministrazione competente potrà attuare provvedimenti di divieto prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della pratica. L’interessato dovrà provvedere a conformare alla normativa vigente l’attività in progetto entro i termini fissati dall’amministrazione non inferiori a 30 giorni.

La pratica deve essere presentata al competente ufficio comunale corredata da un progetto redatto da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, il quale dovrà descrivere dettagliatamente le opere in progetto, attestarne la conformità alle norme urbanistico/edilizie, igienico-sanitarie e ai requisiti tecnici (isolamento termico, barriere architettoniche, antincendio ecc..) ed allegare le autocertificazioni sostitutive a tutti i nulla osta necessari.

Una volta ultimate le opere il tecnico abilitato dovrà rilasciare il certificato di collaudo finale con il quale attesta la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici e la normativa igienico-sanitaria ecc…, contestualmente presenterà anche l’avvenuta variazione catastale o una dichiarazione sostitutiva affermante che le opere eseguite non hanno comportato modifiche del classamento.